PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) è obbligatoria per gli iscritti negli albi professionali dei farmacisti che esercitino effettivamente, sotto qualsiasi forma, anche organizzativa, una delle attività per le quali è richiesta l'iscrizione negli albi e non siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
      2. Successivamente alla data di cui al comma 1, hanno facoltà di iscrizione all'ENPAF gli iscritti negli albi professionali dei farmacisti, i quali, ancorché iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, svolgono una delle attività per le quali è richiesta l'iscrizione negli albi.
      3. Coloro che risultano già iscritti all'ENPAF alla data di cui al comma 1, ancorché iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, possono mantenere l'iscrizione all'ente esercitando il diritto di opzione di cui al comma 2.

Art. 2.
(Contribuzione).

      1. Gli iscritti all'ENPAF di cui all'articolo 1, comma 1, versano a decorrere dal 1o gennaio 2007 un contributo soggettivo annuo determinato in misura pari al 14 per cento del reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), derivante dall'attività di cui all'articolo 1, comma 1, e un contributo integrativo pari al 2 per cento dello stesso reddito.

 

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      2. Coloro i quali esercitano l'opzione ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, sono tenuti a versare annualmente un contributo soggettivo e un contributo integrativo, determinati in una percentuale, pari rispettivamente al 3 per cento e all'1 per cento del reddito, derivante da lavoro dipendente o autonomo, imponibile ai fini dell'IRPEF. In ogni caso, gli iscritti sono tenuti al versamento di un contributo annuo minimo di 600 euro. L'importo del contributo minimo è adeguato automaticamente, a decorrere dal 1o gennaio di ogni anno, in proporzione alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata dall'Istituto nazionale di statistica.
      3. Le percentuali e l'importo del contributo minimo possono essere variati dall'ENPAF con apposite deliberazioni da sottoporre all'approvazione dell'autorità vigilante, in relazione alla situazione economico-finanziaria accertata con bilancio tecnico redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento dell'ente stesso.
      4. I contributi, soggettivo ed integrativo, sono deducibili ai fini dell'IRPEF e sono comunque considerati come onere personale per il contribuente ai fini dell'applicazione di qualsiasi imposta diretta.
      5. Per la riscossione dei contributi l'ENPAF ha facoltà di avvalersi dei ruoli esattoriali.

Art. 3.
(Rimborso dei contributi).

      1. La cancellazione dall'ENPAF per qualsiasi causa o il mancato esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 3, determinano il diritto al rimborso dei contributi versati, maggiorati di un tasso del 4,50 per cento.

Art. 4.
(Prestazioni).

      1. Le prestazioni a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono determinate,

 

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per i contributi versati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il metodo contributivo, tenuto conto dei princìpi introdotti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni. Per i periodi di contribuzione precedenti, le prestazioni sono determinate in applicazione delle norme contenute nel regolamento di previdenza dell'ENPAF vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. La pensione diretta spettante agli iscritti che continuano a prestare attività lavorativa è ridotta al 50 per cento.
      3. Al termine di ogni esercizio finanziario le prestazioni erogate nell'anno devono essere garantite da una riserva tecnica non inferiore a tre volte delle prestazioni stesse.

Art. 5.
(Regolamento di previdenza).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENPAF adotta i nuovi regolamenti per la previdenza e per l'assistenza secondo quanto previsto dallo statuto dell'ente.

Art. 6.
(Previdenza complementare).

      1. L'ENPAF è autorizzato a istituire forme di previdenza complementare.